30/09/2013

Chiarimenti di utilità ed interesse  generale

Si precisa e rende noto ad ogni effetto procedurale di gara che in fase di valutazione dei requisiti di ammissione questa Stazione Appaltante non terrà conto di quanto disposto  nel Disciplinare di gara , al punto “2.3. Avvalimento, Lettera g)” dovendosi adeguare, come peraltro precisato in calce al Disciplinare stesso, Sezione 10, “Norme di rinvio”, alla sopravvenuta normativa e, quindi, all’abrogazione del comma 7 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/06 e, per l’effetto, dell’eliminazione dell’obbligo del possesso minimo del 70% del requisito di iscrizione nella categoria dei lavori.