(Approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 14 del 27.11.2008)
(Integrato con delibera del Consiglio dei Delegati n.3 del 23.04.2009)
(Integrato con delibera del Consiglio dei Delegati n.8 del 29.06.2010)
(Integrato con delibera del Consiglio dei Delegati n.2 del 29.06.2011)
(Integrato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 9 del 01.06.2021)

Relativo a:

  1. scarichi di acque reflue nei canali consortili
  2. transito lungo le strade di servizio consortili
  3. concessioni temporanee e spese di istruttoria
  4. diritti e spese per il rilascio di copie di atti

PREMESSA 

Il presente Regolamento persegue la finalità di accorpare in un unico testo, le disposizioni sugli argomenti in epigrafe.
La potestà del Consorzio di disciplinare, con provvedimenti di natura regolamentare, determinati argomenti di propria competenza fino a richiedere, nel caso, il pagamento di canoni o di diritti e spese determinati dai maggiori oneri ad esso derivanti dalle attività di terzi (persone pubbliche o private), discende dall’essere il Consorzio stesso Ente di Diritto Pubblico, in base all’art. 59 del R.D. 13.02.1933 n. 215, all’art. 16 della L.R. 25.02.2003 n. 4 ed all’art. 862 c.c., con particolare competenza ed attribuzioni in materia di bonifica integrale (irrigazione e prosciugamento), di tutela delle relative opere e compiti di polizia idraulica ai sensi del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e succ. mod. ed integr.

A) Scarichi di acque reflue nei canali consortili.

L’imposizione da parte dei Consorzi di contributi per gli scarichi nei canali di bonifica è prevista dalla legislazione statale e regionale.
L’art. 166, commi 3 e 4, del Dlgs.n.152 del 3.04.2006, cosiddetto “Testo Unico Ambiente”, dispone:
3.“Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione,utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata”.
4.”Il contributo di cui al comma 3 è determinato dal Consorzio interessato e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento”;
L’art. 13 della L.R. 4 del 25.02.2003, al comma 2, così recita: “tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto”.

Il Consorzio, in ossequio all’art. 13, comma 1, della citata Legge Regionale n. 4 /2003, ha eseguito, entro il periodo di sei mesi dall’entrata in vigore della medesima L.R., il censimento degli scarichi nei canali consortili.

Il comma 6 dello stesso art. 13 della L.R. 4/2003 prescrive inoltre che: “per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i consorzi di bonifica rivedono o in mancanza, predispongono, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto”.

Il presente Regolamento adotta la terminologia afferente gli scarichi secondo il significato assegnato dall’art.74 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce “scarico” qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Il medesimo art.74 del Decreto Legislativo 152/2006 così classifica le acque reflue:
1. “acque reflue domestiche” sono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
2. “acque reflue industriali”, sono quelle provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
3. “acque reflue urbane” sono il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato..

Alla stregua del presente Regolamento le acque meteoriche e di dilavamento non sono in se stesse considerate “scarico” nel concetto delineato formalmente dall’art.74, comma 1, lettera ff) del D.lgs 152/2006. Pur tuttavia se un’acqua meteorica va a “lavare”, anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un’area soggetta ad attività produttive anche passive e trasporta con sé elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e l’acqua diventa uno scarico vero e proprio e quindi deve essere assoggettato alla disciplina degli scarichi, va censito ed è soggetto ad autorizzazione.
In tal caso l’acqua perde la caratteristica unica ed esclusiva di acqua meteorica e va a fondersi con gli elementi reflui (sistematici od episodici) dell’azienda, fungendo da vettore improprio per la convogliabilità diretta verso il corpo recettore.
Vanno, perciò, considerati scarichi anche le acque provenienti da attività zootecniche.

Criteri per la determinazione del contributo

Ai fini della determinazione del contributo per scarichi nella rete di bonifica, si ritiene congruo commisurare il contributo medesimo alla portata media di ciascuna fase di scarico, continua e senza interruzioni, alla distanza tra il punto di scarico e il recapito finale, nonché alle tipologie degli scarichi immessi nei canali consortili.
Il contributo annuo per ogni scarico, quindi, viene fissato mediante il rapporto tra la portata media di ciascuna fase di scarico continua e senza interruzione e la portata media del canale consortile, tenuto conto di tutti i costi sopportati dal Consorzio per la manutenzione ed esercizio del sistema idraulico nel quale lo scarico insiste, compresi anche i costi relativi all’eventuale riduzione di inquinanti.
AI fine di rendere il più veloce possibile la procedura per la determinazione del beneficio si fissano i seguenti parametri di riferimento:

 

Valori tipo delle portate e dei costi  U.M.
portata media collettore tipo
600,00
l/s
portata media colatore tipo
60,00
l/s
costo annuo medio manutenzione ed esercizio collettore tipo
60.000,00
Euro
costo annuo medio manutenzione ed esercizio colatore tipo
6.000,00
Euro
Parametri delle distanze del punto di scarico nel canale consortile
Se più vicino alla foce
0,50
parametro
Se più vicino alla metà
1,00
parametro
Se più vicino all’origine
1,50
parametro
Tipologia dello scarico
acque reflue domestiche
3,00
parametro
acque reflue industriali (insediamento industriale, commerciale, artigianale, turistico, sportivo, zootecnico, ecc.)
6,00
parametro
acque reflue urbane
8,00
parametro

 

I valori dei costi medi di manutenzione ed esercizio sono aggiornati dal Consorzio con cadenza annuale.
Il contributo richiesto ai titolari degli scarichi non può in ogni caso superare 1’80% del costo medio di manutenzione ed esercizio del collettore o del colatore tipo.

Procedura da seguire per l’inserimento dei titolari degli scarichi nei ruoli consortili

L’imposizione del tributo avviene solo allorquando l’Autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal Decreto legislativo 152/2006, in caso contrario lo scarico è da ritenersi abusivo e non può essere oggetto di contribuzione.

Il presente Regolamento vieta che nei canali irrigui possano essere immessi scarichi di qualunque genere, che quindi possono essere autorizzati dalla Provincia e dal Consorzio solo ed unicamente se avvengono in canali di drenaggio.

Si stabilisce che la prassi tecnico – amministrativa che i richiedenti l’immissione di scarichi nei canali di bonifica devono seguire è la seguente:
1.      richiesta di parere preliminare al Consorzio, con allegati chiari e dettagliati elaborati tecnici dai quali si evinca, tra l’altro, la portata media di ciascuna fase di scarico, continua e senza interruzione e il punto di immissione;
2.      rilascio di parere favorevole da parte del Consorzio per il prosieguo della pratica presso l’Autorità competente;
3.      richiesta di autorizzazione all’Autorità competente per lo scarico (rilasciata ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento);
4.      richiesta di autorizzazione al Consorzio, che, in qualità di Ente gestore del canale medesimo, rilascia l’autorizzazione allo scarico sulla scorta dell’esibizione di quella ottenuta dall’Autorità competente;
5.      immissione del nominativo del titolare dello scarico nei ruoli consortili con i relativi importi di contribuenza calcolati secondo le metodologie previste dal presente Regolamento.

Adeguamento degli importi già in riscossione

Tutti i contributi già in essere per gli scarichi di acque reflue nei canali consortili sono automaticamente adeguati, a partire dall’anno 2009, ai criteri, ai valori ed ai parametri fissati dal presente Regolamento.

B) Transito lungo le strade di servizio consortili.

Le strade consortili a servizio dei canali di bonifica sono talvolta utilizzate dagli utenti, previa autorizzazione del Consorzio, per accedere ai loro fondi con qualsiasi tipo di autoveicolo e mezzo agricolo.
Ciò comporta per l’Ente la necessità di far fronte a maggiori oneri e spese di manutenzione delle stesse in ragione del loro più frequente uso.
Di qui la legittimità e l’opportunità di ripartire, tra i proprietari dei fondi che hanno a disposizione le strade e che possono godere dei relativi benefici, i maggiori oneri e spese di cui innanzi, per ogni intervento.
Tali maggiori oneri e spese saranno ripartiti tra i proprietari interessati proporzionalmente al reddito dominicale aggiornato dei terreni.
Non si ritiene opportuno considerare come parametro ripartitore anche quello della distanza dell’azienda dalla strada pubblica in quanto le reti stradali consortili spesso collegano diversi punti di una o più strade pubbliche sovente anche parallele.
La percentuale delle spese da ripartire tra gli interessati può essere individuata nell’80%, restando il residuo 20% a carico della generalità degli utenti del Consorzio quale beneficio indiretto comunque goduto dall’intero comprensorio, salvo casi di utilizzo esclusivo.
Tale criterio di ripartizione é da praticare unicamente per i fondi agricoli, riservandosi l’Amministrazione, per gli eventuali casi di diverso e più gravoso utilizzo, di valutare di volta in volta l’importo da richiedere a rimborso.

C) Concessioni temporanee e spese di istruttoria

Gli importi da richiedere per spese di istruttoria tecnica, collaudo ed amministrative varie inerenti al rilascio di concessioni ed i corrispettivi da richiedere per quelle concessioni che comportino maggiori oneri di carattere continuativo per il Consorzio sono stati determinati per l’ultima volta con delibera consiliare n. 9 del 20.11.2003.
A distanza di cinque anni, si rende indispensabile procedere ad un adeguamento degli stessi, tenuto conto che i costi sopportati dal Consorzio sono divenuti notevolmente superiori in relazione all’andamento congiunturale ed inflazionistico.
Si reputa pertanto opportuno fissare tale adeguamento nelle misure seguenti:
1.      spese di istruttoria tecnica, collaudo e spese amministrative varie inerenti al rilascio di concessioni temporanee;
–     € 300,00 per concessioni di qualsiasi pratica da rilasciarsi ad Enti o a terzi non consorziati e per istruttoria danni, oltre le competenze dell’Ufficio Legale;
–     € 150,00 per concessioni richieste dagli utenti per la realizzazione di ponti, sifoni, attraversamenti tubati, recinzioni, pratiche scarichi od altro;
2.      importi annui dovuti da terzi o altri Enti a rimborso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per il rilascio di concessioni ai sensi dell’art. 40 del Regolamento consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze:
a)   € 10,00 per metro lineare in caso di interventi che comportino strutture prevalentemente interrate;
b)   € 50,00 per metro lineare in caso di installazione di pali, di manufatti o di attraversamenti aerei, indipendentemente, in quest’ultimo caso, dalla presenza di pali sulla fascia di pertinenza consortile;
c)   € 30,00 per metro cubo, inteso quale prodotto tra la luce e la profondità, in caso di realizzazione di ponti per attraversamenti di canali e tubazioni;
d)   € 1.000,00 quale somma minima comunque dovuta per singola concessione nel caso l’importo calcolato con le modalità di cui ai punti b) e c) non superi questo ammontare.

Gli importi così calcolati, oltre le spese di istruttoria per il rilascio della concessione, vanno versati dai richiedenti in via anticipata per il primo anno e vengono riscossi per gli anni successivi mediante emissione di ruoli esattoriali.
Gli importi pagati dagli interessati per concessioni rilasciate dal Consorzio a tutto l’anno 2008 sono adeguati, a partire dall’anno 2009, alla somma minima di € 1.000,00 per singola concessione, di cui al precedente n.2 d)

3.     cauzione/polizza fideiussoria;

a) per le concessioni e/o autorizzazioni da rilasciarsi ad Enti o a terzi non consorziati e che comportino la realizzazione di strutture o di opere d’arte che interferiscono e/o modificano le opere di bonifica o comunque concretizzino una loro manomissione rispetto allo stato originario, è richiesto il versamento di cauzione in numerario o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa della durata di almeno 10 anni a garanzia degli eventuali interventi di dismissione e di rimessa in pristino delle opere consortili. Pertanto, prima dell’inizio dei lavori, deve essere presentato al Consorzio il progetto degli interventi a farsi comprensivo di un piano di dismissione, con la relativa stima dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi e delle opere di bonifica interessate;

b) la suddetta garanzia, d’importo pari al 100% del costo per l’esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, deve essere presentata secondo le seguenti modalità: – reale e valida cauzione in numerario, ossia in denaro, versato presso il Tesoriere consortile; – fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c) la garanzia deve comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

d) decorsi i primi 5 anni, la cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata.

4.   Canoni uso del suolo di aree intestate al “Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifiche”

Canoni annui da corrispondere al Consorzio per l’uso del suolo di aree intestate al  “Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Bonifiche”:

  1. Per le aree golenali: Valore Fondiario Medio della qualità “Seminativo asciutto” della Zona Piana del Sele, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 48 del 03/03/2020, pari ad € 20.154,18 per ettaro moltiplicato per il saggio di fruttuosità pari allo 2% = € 403,08 per ettaro annuo;
  2. Per le aree sedi di canalette e canali dismessi: Valore Fondiario Medio della qualità “Seminativo Irriguo” della Zona Piana del Sele, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 48 del 03/03/2020, pari ad € 70.000,00 per ettaro moltiplicato per il saggio di fruttuosità pari al 2% = € 1.400,00 per ettaro annuo.

D) Diritti e spese per il rilascio di copie di atti.

La richiesta di diritti e spese per il rilascio di copie, atti e/o certificati prodotti o custoditi dal Consorzio si é resa indispensabile a seguito dell’entrata in vigore della L. 241/1990, in base alla quale – sempre più di frequente – vengono richieste copie di provvedimenti o di atti sia tecnici che amministrativi.
Anche la L.R. n. 4/2003 ha ribadito che i Consorzi garantiscono l’acceso agli atti e documenti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite, secondo le disposizioni dettate dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e dal relativo regolamento consortile di attuazione.
Di fatto la richiesta dei suddetti documenti comporta un dispendio di energie, umane e di tempo, nonché spese “tecniche” per l’utilizzazione di macchine di scrittura, di catalogazione e fotocopiatura che, essendo “aggiuntive” rispetto ai normali incombenti correlati al perseguimento dei fini istituzionali, richiedono una giusta compensazione.
Il Regolamento già in essere per tale materia é stato adottato sulla scorta di principi e parametri già vigore presso altri Enti Pubblici, che si ritiene possano essere confermati. Nel dettaglio si confermano anche le seguenti direttive di massima e preliminari:
1       diversificare i vari importi a seconda che le pratiche richieste siano da evadere in tempi normali o con urgenza;
2       diversificare i vari importi stabilendo che la “tariffa” sotto notata riguarda i soli consorziati mentre, in caso di richieste provenienti da non consorziati, essa vada aumentata del 100%;
3       stabilire che tutti gli importi saranno ridotti del 50% per gli atti che non richiedono la conformità;
4       precisare altresì che per i certificati sulla contribuenza richiesti dai consorziati ai fini fiscali sarà applicata la sola tariffa fissa di € 2,00.
I diritti e le spese sono conseguentemente così determinati:

 

diritti e spese   normali 10gg urgenti 3 gg
diritto fisso
€. 10,00
€. 20,00
diritto ricerca
€. 5,00
€. 10,00
conformità (a foglio)
€. 5,00
€. 10,00
spese copie (a pag.)
€. 0,50
€. 1,00

 

Le domande relative alle materie oggetto del presente Regolamento devono essere indirizzate al Presidente del Consorzio in carta libera previo pagamento, quando dovute, delle spese di istruttoria come determinate con lo stesso Regolamento.

Il pagamento di spese e diritti potrà avvenire anche pronta cassa con il rilascio di ricevuta.