(Approvato con delibera del consiglio dei delegati n. 8 del 07.10.2008)
CAPO I
Premessa
Art. 1 –L’irrigazione dei fondi agricoli del comprensorio si svolge normalmente dal 1° marzo al 30 novembre di ogni anno. La Deputazione consortile ha facoltà di fissare di anno in anno, a seconda dell’andamento stagionale, eventuale diversa data d’inizio e di fine dell’esercizio oppure di disporre eventuali periodi di interruzione per motivazioni contingenti di volta in volta valutate
Norme per la distribuzione turnata dell’acqua dalla rete a pelo libero
Art. 2 – La distribuzione dell’acqua ai singoli consorziati viene effettuata col metodo della portata costante ed a tempo, giusta il piano di erogazione che si trova depositato presso l’Area Tecnicoagroambientale del Consorzio e che viene aggiornato in relazione al Catasto consortile.
L’acqua viene distribuita agli utenti nell’ordine di mappa secondo il quale si succedono i manufatti di conseguenza lungo la rete di dispensa. Finito il turno, la distribuzione sarà ripresa nello stesso ordine. Se il manufatto di consegna fronteggia due proprietà, avrà la precedenza quella di destra. Ogni consorziato può prendere visione del piano di erogazione presso gli uffici dell’Area Tecnicoagroambientale.
Art. 3 – Le variazioni al piano di erogazione dovranno essere richieste dai consorziati alla Deputazione con istanza scritta.
La Deputazione consortile potrà ammettere la richiesta variazione, sentito il parere dell’Area Tecnicoagroambientale, qualora questa non porti pregiudizio ai coutenti ed al Consorzio.
Art. 4 – Tutte le spese necessarie perché la richiesta, ad accordata variazione, abbia il suo effetto, sono a carico esclusivo dei richiedenti, i quali saranno obbligati a depositare presso il Tesoriere consortile, l’importo preventivo delle spese stesse, che verrà quantificato e comunicato dagli Uffici.
Non effettuando tale deposito, entro dieci giorni dalla comunicazione che sarà data dalla Segreteria, si intenderà che il richiedente abbia rinunciato alla variazione e questa non potrà essere eseguita senza una nuova domanda,
Art. 5 – Nell’evasione delle domande per variazione od altro fatte da più consorziati contemporaneamente, e che, per ragioni tecniche, non potessero essere accordate a tutti i richiedenti, si delibererà con preferenza al maggior interesse del Consorzio.
Art. 6 – E’ in facoltà di ogni consorziato di chiedere varianti nell’uso dell’acqua, da manufatti di consegna a manufatti di consegna, sempre nell’ambito di terreni iscritti al Catasto consortile.
Tali domande saranno ammesse purchè non portino pregiudizio ai coutenti ed al Consorzio. La presentazione di tali domande dev’essere fatta entro il mese di gennaio dell’anno al quale si riferiscono; trascorso questo termine, è senz’altro respinta qualsiasi variante avanzata per quell’anno. Questa domande seguiranno la procedura degli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento, e dovranno essere rinnovate ogni anno nel termine sopra indicato.
Art. 7 – L’acqua viene consegnata ai singoli utenti in ragione della loro superficie dominata, ai manufatti costruiti dal Consorzio lungo la rete di dispensa, detti manufatti vengono definiti di “catasto”. Tuttavia, quando non vi sia pregiudizio per i coutenti e per il Consorzio, può essere permessa sulla rete di dispensa la costruzione di altri manufatti di dispensa, che si definiranno “privati”.
La spesa per la costruzione dei manufatti di dispensa resteranno a carico esclusivo del richiedente e le opere verranno eseguite dall’Area Tecnicoagroambientale consortile. Il richiedente sarà obbligato ad effettuare, entro giorni 15 dalla comunicazione della concessione, il deposito presso il Tesoriere dell’importo preventivato, salvo conguaglio dopo eseguita l’opera. La mancanza di deposito entro il termine stabilito, si intenderà come rinuncia alla concessione medesima. E’ ammesso un solo tipo di manufatti di dispensa, quello, cioè, previsto dal progetto generale dell’impianto.
Art. 8 – Le ditte che hanno una superficie minore di mq. 2.000, per poter godere di un manufatto di dispensa dell’acqua, dovranno associarsi ad altri utenti contermini, in modo che la superficie complessiva raggiunga il minimo indicato.
Art. 9 – E’ in facoltà della Deputazione consortile, senza pregiudizio degli utenti, di cedere dell’acqua disponibile a chi ne facesse domanda per destinarla alla irrigazione di terreni fuori il perimetro di dominio dei canali consortili.
Tale cessione sarà fatta a quelle condizioni che essa reputerà migliori nell’interesse del Consorzio.
Art. 10 – Nelle ore fissate dall’orario di distribuzione, ciascun utente sarà obbligato a ricevere l’acqua sopra il fondo per il quale viene destinata, al punto di consegna,
Art. 11 – Qualora un utente non voglia servirsi di tutta o di parte dell’acqua per irrigazione, potrà lasciarla a disposizione del vicino, dopo ottenuto il suo assenso; questi sarà obbligato all’osservanza dell’orario di adacquamento del vicino, oltre che del suo.
Con preavviso di ore 5, dato regolarmente all’acquaiolo consorziale, potrà essere sospesa all’utente la consegna dell’acqua, in quanto, però, la stessa possa essere altrimenti utilizzata senza pregiudizio per la normalità dell’esercizio.
Art. 12 – L’utente che agisce in apposizione agli articoli precedenti ed arreca danno all’attrezzatura del Consorzio e dei terzi, sarà responsabile dei danni medesimi così come per fatto proprio, come per quello dei suoi dipendenti.
Art. 13 – Il comprensorio consortile servito dalla rete a pelo libero viene suddiviso in sottozone.
CAPO II
Norme per la distribuzione “a domanda” dell’acqua dalla rete tubata a pressione.
Art. 14 – Le aree servite da ciascun impianto tubato consortile vengono suddivise in unità irrigue formate anche da più proprietà, a monte delle quali viene installato un contalimitatore. Nell’ambito di ciascuna unità irrigua la distribuzione dell’acqua tra i diversi proprietari avviene alla domanda.
A ciascuna unità irrigua viene assegnata una portata costante in ragione della superficie dell’unità irrigua medesima.
E’ compito e onere dei proprietari di ciascuna unità irrigua di accordarsi per l’utilizzazione dell’unico modulo reso disponibile dal limitatore di portata.
Art. 15 – La distribuzione giornaliera a ciascuna unità irrigua ha la durata di ore 16/24 e di norma ha inizio alle ore 6,00 e termine alle ore 22,00. Nelle giornate di domenica la distribuzione ha la durata di ore 8/24 e di norma ha inizio alle ore 6,00 e termine alle ore 14,00.
CAPO III
Norme per la distribuzione “programmata” dell’acqua dalla rete tubata a pressione.
Art. 16 – Le aree servite da ciascun impianto tubato consortile con distribuzione”programmata” vengono suddivise in unità irrigue formate anche da più proprietà, a monte delle quali viene installato un contalimitatore e, nel caso di più proprietà, anche un sezionatore.
Nell’ambito di ciascuna unità irrigua la distribuzione dell’acqua avviene tramite un programma prestabilito, da eseguire mediante l’uso di “tessere elettroniche personalizzate”, assegnate a ciascun proprietario.
A ciascuna unità irrigua viene attribuita una portata costante in ragione della superficie dell’unità irrigua medesima.
A ciascun consorziato vengono assegnati i volumi d’acqua in ragione della superficie e, nel caso la Deputazione consortile lo ritenga necessario, in funzione delle esigenze delle singole colture.
Art. 17 – A ciascun consorziato viene normalmente assegnato in dotazione un volume massimo di base; i metri cubi “di base” vengono stabiliti di anno in anno dalla Deputazione consortile.
Art. 18 – Il Consorzio è fatto salvo da qualsiasi pretesa di piena fornitura del volume massimo annuo di base, essendo la distribuzione irrigua vincolata ai volumi derivabili dai corsi d’acqua del compresorio.
Art. 19 – Il Consorzio tuttavia, nel caso vi sia la disponibilità, può assegnare un volume supplementare annuo il cui valore in metri cubi viene stabilito annualmente dalla Deputazione consortile.
Art. 20 – Il consorziato deve mantenere la tessera elettronica consegnatagli in uso, in perfetto stato di conservazione, senza danneggiarla o smarrirla, pena il rimborso del costo, parziale o totale della stessa.
Art. 21 – Il consorziato ha l’onere di sostituire, a sua cura e spesa, la pila della tessera elettronica con altra avente uguali caratteristiche elettriche.
Art. 22 – Il consorziato che riscontrasse problemi di funzionamento della tessera deve riconsegnarla agli uffici dell’Area Tecnicoagroambientale, senza tentare di smontarla, ripararla o manomettere in gruppo di consegna in campo.
Art. 23 – Ciascun consorziato, per la ricarica del volume di base e dell’eventuale volume supplementare deve recarsi presso gli uffici dell’Area Tecnicoagroambientale, che eseguiranno la ricarica soltanto previa esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento dei canoni consortili di irrigazione e di bonifica degli ultimi cinque anni.
Art.24 – In considerazione dei minori fabbisogni irrigui delle colture, il Consorzio si riserva la insindacabile facoltà, tenuto conto dell’andamento climatico stagionale, di ridurre al minimo la pressione all’idrante, nel periodo ottobre/marzo, per conseguire economie di gestione.
Art. 25 – Il Consorzio si riserva la piena ed incondizionata facoltà di applicare una tariffazione binomia, che tiene conto dei volumi prelevati, ai fini di un più attento uso dell’acqua e di una più giusta ripartizione delle spese fra gli utenti di ciascun impianto.
CAPO IV
Norme comuni
Art. 26 – All’uscita dell’acqua dal manufatto di dispensa, essa s’intende consegnata all’utente e cessa, quindi, da parte del Consorzio, ogni responsabilità, sia nei riguardi dell’irrigazione dei fondi, come nei riguardi degli scoli dei terreni.
Art. 27 – Gli utenti sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni al materiale consortile e, nel caso di rottura od altro che si dovesse verificare, dovranno informare subito il preposto od altra persona responsabile del Consorzio.
Art. 28 – L’utente che provoca dei danni agli impianti consortili, sia nei tratti in cui essi passano sul suo terreno che altrove, è tenuto ad avvertire immediatamente l’Area Tecnicoagroambientale consortile, il preposto o l’acquaiolo, che provvederà alle necessarie operazioni. La riparazione verrà effettuata d’ufficio addebitandone la spesa a carico dell’utente stesso. Qualora tale danno venisse provocato nel periodo irriguo, oltre alle spese di normale riparazione, la Deputazione consortile si riserva di addebitare all’utente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla mancata irrigazione.
Art. 29 – Ciascun utente sarà tenuto a provvedere, sotto la sua responsabilità, affinché non avvengano fughe d’acqua dai manufatti di dispensa che attraversano il suo fondo, nelle ore in cui l’acqua stessa compete ad altri.
Art. 30 – Se durante l’irrigazione l’acqua venisse a diminuire fino ad un terzo della portata normale, verranno ridotte proporzionalmente le portate di tutti i manufatti di consegna. Nessun indennizzo spetterà ai consorziati nel caso di riduzione delle portate di acqua dovuta a causa naturale o a motivi tecnici.
Manutenzione delle condotte e delle apparecchiature – Disciplina del Servizio Irriguo
Art. 31 – La manutenzione della rete e degli impianti fissi viene fatta a cura del Consorzio.
Dette spese verranno ripartite in ragione dei parametri contenuti nel Piano di Classifica consortile.
Art. 32 – La spesa che si rendesse necessaria per i lavori di modificazione e di demolizione delle opere e delle piantagioni riconosciute dannose alla rete ed alle apparecchiature consortili, sarà a carico del proprietario dell’opera da modificare o demolire e l’importo relativo sarà passato in riscossione a mezzo ruoli di contribuenza.
Art. 33 – I consorziati devono consentire ai componenti la Deputazione consortile ed ai dipendenti del Consorzio l’accesso alla rete, allorché da questi sia ritenuto necessario.
Art. 34 – Per tutti i manufatti consortili, siano essi insistenti su aree di proprietà del Consorzio o su aree soltanto gravate di servitù, è proibita qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati i manufatti, nonché le apparecchiature relative.
Resta, però, espressamente vietato:
- di eseguire i lavori che danneggiano le opere del Consorzio,
- di collocare piante che, in qualsiasi modo, possono arrecare danno allo impianto; sono tollerate le piante esistenti, sempre che non rechino danno alle opere consortili e non ostacolino il libero deflusso delle acque,
- di manovrare o manomettere qualunque meccanismo che regola le acque consortili;
d) di rilanciare, salvo specifica autorizzazione del Consorzio, la normale pressione
all’idrante, mediante l’istallazione di elettropompe o motopompe private poste
sui medesimi idranti e collegate al manufatto consortile con tubazioni di qualsiasi diametro e materiale, anche flessibile;
e) di aprire fossi di scolo che non siano a distanza legale dalle aree espropriate dal Consorzio.
Le sanzioni per tali violazioni andranno da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 a seconda della gravità della violazione.
Art. 35 – Nessun consorziato potrà cedere la sua spettanza di acqua ad altra persona o proprietario confinante che non appartengano al Consorzio.
Art. 36 – Per il buon funzionamento della pratica irrigua, il Consorzio mette a disposizione dei preposti investiti dall’autorità di guardia giurata. A detti preposti gli utenti delle varie sottozone devono far capo per eventuali controversie. Il preposto, come guardia giurata, comunicherà alla Deputazione, a mezzo di specifico verbale da lui sottoscritto, tutte le infrazioni al presente regolamento che si verificheranno nell’ambito del comprensorio irriguo.
La Deputazione ratificherà il provvedimento disciplinare, come previsto dall’art. 37.
Le contravvenzioni verranno riscosse dalla Segreteria del Consorzio sotto forma di conciliazione, entro dieci giorni dalla data della notifica. Oltrepassato tale periodo, senza la risoluzione della contravvenzione, essa verrà inserita, per riscossione, nei ruoli esecutivi di contribuenza ordinari e straordinari, maggiorata dalle addizionali d’uso e degli interessi.
Art. 37 – Le contravvenzioni che vengono poste a carico dell’utente per infrazioni al presente Regolamento sono così distinte:
- da € 100,00 a € 400,00, qualora l’utente venga sorpreso a prelevare acqua dal manufatto di dispensa in condizioni diverse da quelle prescritte dal Consorzio;
- da € 100,00 a 400,00, qualora l’utente irrighi o ceda l’acqua di sua spettanza a terreni non consorziati o non vincolati al beneficio dell’acqua irrigua;
- € 400,00, qualora l’utente, dopo il termine del suo orario di consegna dell’acqua, insiste nel non volerla cedere all’utente successivo, senza averne l’autorizzazione del Consorzio. L’importo di € 400,00 sarà raddoppiato in caso di recidiva.
- da € 500,00 a 5.000,00 qualora l’utente manometta il gruppo di consegna per escludere il funzionamento delle tessere elettroniche preimpostate dal Consorzio al fine di trarne illecito beneficio.
Salvo, s’intende, per i casi più gravi, il ricorso all’Autorità giudiziaria ed il diritto da parte del Consorzio a richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 38 – L’utente il cui fondo è ricompreso nel comprensorio irriguo del Consorzio è tenuto al pagamento della relativa contribuenza per l’irrigazione, determinata secondo i criteri ed i parametri contenuti nel vigente Piano di Classifica e fissata nell’ammontare annuo sulla base delle aliquote stabilite dal Consiglio dei Delegati in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario.
La riscossione degli importi dovuti per la contribuenza irrigua avviene a seguito dell’emissione degli appositi ruoli con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Stante l’essenzialità per il funzionamento dell’Ente del puntuale incasso dei contributi dovuti dai consorziati in virtù delle vigenti disposizioni di legge, l’utente che dovesse risultare moroso nel versamento della contribuenza consortile, oltre all’accollo delle penalizzazioni di carattere economico derivanti dalla specifica normativa in materia di riscossione dei tributi, rimane esposto al provvedimento di distacco d’ufficio dall’impianto di irrigazione consortile.
In particolare, l’utente non in regola con il pagamento dei contributi consortili, verrà invitato, per iscritto oppure con notifica a mano, dai competenti uffici a sanare la propria situazione debitoria nei confronti dell’Ente.
Qualora, entro 15 gironi dalla ricezione dell’invito l’interessato non provveda al pagamento o a fornire eventuali valide motivazioni sulla sua morosità, il Servizio agrario, senza ulteriore avviso, procederà al distacco d’ufficio dei terreni del predetto utente dall’impianto di irrigazione consortile mediante sigillatura od asporto delle relative opere di presa o, comunque, attraverso ogni intervento tecnico atto ad impedire l’utilizzo della rete irrigua dell’Ente.
La spesa per le operazioni di distacco sarà a carico esclusivo del consorziato moroso e verrà riscossa a mezzo ruoli.
Tutto ciò salvo le azioni di legge per il recupero della contribuenza non versata e di quella futura che maturerà.
Qualora nonostante l’esecuzione del distacco di ufficio l’utente dovesse arbitrariamente ed in qualsiasi modo continuare ad utilizzare la risorsa idrica fluente nelle opere di irrigazione del Consorzio, verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto d’acqua e subirà la sanzione massima prevista dal precedente art. 37 per i recidivi nel prelievo abusivo dell’acqua.
Laddove invece l’utente, dopo il distacco, provveda a sanare la propria situazione debitoria avrà diritto al ripristino delle opere di presa ma con addebito della relativa spesa che sarà riscossa a mezzo ruoli.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Avv. Lorenzo CIOTTA F.to P.A. Vito BUSILLO