CONTRIBUENZA
L‘ATTIVITA’ DI BONIFICA
I Consorzi di Bonifica, i cui ambiti di competenza sono definiti con riferimento ai bacini idrografici regionali, sono “Enti Pubblici – Economici” che garantiscono con la loro presenza ed attività sul territorio, una efficace funzione di presidio e di tutela ambientale. I Consorzi sono amministrati dagli stessi consorziati e coordinano interventi pubblici e privati nel settore delle opere idrauliche e dell’irrigazione.
Le loro finalità istituzionali sono:
- la difesa dalle esondazioni per la sicurezza della campagna e degli agglomerati urbani;
- l’irrigazione e la razionale utilizzazione del bene acqua per usi plurimi;
- la difesa del suolo in pianura e nei territori di collina e di montagna;
- la vigilanza idraulica sul territorio;
- la partecipazione all’azione di pianificazione territoriale.
Il Comprensorio del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele è stato recentemente esteso a circa 71.000 ettari e comprende la fascia costiera, dalla zona industriale di Salerno fino alla foce del fiume Sele e la zona interna, pedemontana e montana, nei Comuni di Salerno Sud, Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Campagna (che costituiscono il “comprensorio storico” dell’Ente) e nei Comuni di Acerno, Castiglione dei Genovesi, Contursi Terme, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino e San Mango Piemonte (di recente acquisizione). Nel Comprensorio storico del Consorzio sono presenti in maniera capillare infrastrutture della bonifica ed in cui, salvo i tratti tombinati di ambito prettamente urbano, vengono curate l’attività di manutenzione annuale e quella straordinaria, pluriennale o secondo necessità, attività di conservazione delle opere e delle pertinenze, azioni di presidio idraulico e di protezione civile, in caso di piena, esondazioni o emergenza metereologica. Oltre all’attività di cui sopra, il Consorzio progetta ed esegue interventi e nuove opere di ristrutturazione ed ammodernamento della rete drenante ed irrigua su finanziamenti comunitari, statali e regionali.
IL TRIBUTO DI BONIFICA
Per l’adempimento dei propri fini istituzionali, volti soprattutto alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico ed alla difesa idraulica del territorio, il Consorzio di Bonifica Destra Sele ha il potere di imporre contributi ai proprietari degli immobili, sia terreni, sia fabbricati, ricadenti nel suo Comprensorio. L’imposizione è finalizzata al recupero delle spese effettivamente sostenute per la gestione, la manutenzione e la custodia delle opere e degli impianti di bonifica, nonché per il funzionamento dell’Ente.
Il potere impositivo assegnato dalla legge ai Consorzi ha per oggetto tutti gli immobili che traggono beneficio dalla bonifica situati all’interno del Comprensorio.
La legge stabilisce, inoltre, che la ripartizione della spesa tra i proprietari degli immobili debba effettuarsi in proporzione al beneficio che gli stessi ricavano dalle opere e dall’attività di bonifica sulla base dei criteri fissati nel “Piano di classifica della contribuenza”, redatto dal Consorzio ed approvato nella legittimità e nel merito dalla Regione Campania; esso è uno strumento che, mediante l’utilizzo di opportuni parametri tecnici ed economici, individua e quantifica i rapporti di beneficio che gli immobili traggono dalla bonifica.
I parametri tecnici ed economici consentono di valutare sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio, sia la diversa entità del valore economico che, a parità di rischio, è preservato dall’attività di bonifica. Il “Piano” garantisce quindi, grazie ad un approfondito studio, una puntuale individuazione dei benefici ed un corretto esercizio del potere impositivo.
Il tributo di bonifica trova la sua fonte normativa nell’art. 860 del Codice Civile, negli articoli 17 e 59 del R.D. 13/02/1933, n. 215 nonché nell’art. 12 della L.R. Campania n. 4 del 25/02/2003.
Trattandosi di contributo dovuto ad un Consorzio obbligatorio, ai sensi dell’art. 10, c.1, lettera a) del D.P.R. n. 917/86, è previsto che esso può essere dedotto dal reddito imponibile in occasione della denuncia annuale (Modello 730: Sezione “altri oneri deducibili”; Modello Unico: Sezione 2, “oneri deducibili dal reddito complessivo”).
IMMOBILI CON REQUISITI DI RURALITÀ
Qualora i fabbricati presentino i requisiti di ruralità (categoria D10) , è possibile notificare tale condizione al Consorzio tramite l’apposito modello qui allegato (Modello autocertificazione requisiti di ruralità), per ottenere una riduzione del 50% del carico contributivo. Il modello dovrà essere accompagnato da:
1) “Domanda di variazione catastale per l’attribuzione della categoria D/10 agli immobili strumentali all’attività agricola”, presentata all’Agenzia del Territorio competente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2011, corredata da idonea documentazione attestante la consegna;
2) “Domanda per il riconoscimento del requisito di ruralità agli immobili ad uso abitativo e uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola” (Allegati A-B-C), presentata all’Agenzia del Territorio competente ai sensi del D.M. 26 luglio 2012, corredata da idonei documenti attestanti la consegna;e/o
3) copia della ricevuta di presentazione del DOCFA, e degli allegati A-B-C su indicati a corredo del DOCFA stesso.
IN ALTERNATIVA è possibile fornire al Consorzio copia della visura catastale in cui nel campo Annotazioni” compaia la dicitura:“dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità , Categoria D10, con domanda prot. n. ____ del ______”accompagnata dall’istanza al Consorzio stesso della riduzione del 50% del contributo di bonifica.
La riduzione del contributo di bonifica avrà effetto dall’emissione dei ruoli dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione/istanza, che deve pervenire al Consorzio entro il 30 settembre; pertanto l’avviso di pagamento relativo all’anno in cui viene presentata l’autocertificazione deve essere saldato.