Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

CODICE DISCIPLINARE

Allegati:

CODICE DISCIPLINARE

Normativa

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’Ordinamento italiano riconosce e promuove la bonifica ai massimi livelli normativi (art. 44 della Costituzione e artt.857 e segg. del Codice Civile).
La legislazione di settore, presente nel nostro Ordinamento fin dall’inizio del secolo scorso, si è venuta via via arricchendo di nuove disposizioni che hanno attribuito ai Consorzi un ruolo sempre più ampio, con attribuzione di competenze che in un primo momento tali Enti non avevano.
Infatti da attività originariamente mirata al recupero delle zone paludose e malariche, la bonifica oggi è divenuta attività di difesa e valorizzazione del territorio e dell’ambiente a tutto tondo, che si giova di un patrimonio di conoscenze e di esperienza tecnica unico e prezioso.
L’evoluzione del contesto normativo ha fatto si che la bonifica, da attività, sia pure di carattere pubblicistico, finalizzata alla tutela della proprietà privata, conseguisse gradualmente una funzione più estesa fino a divenire, per la gran parte, di pubblico generale interesse.
Sta di fatto che i Consorzi di bonifica, con la loro peculiare caratteristica di Enti di autogoverno, costituiscono un esempio ben riuscito di collaborazione tra il pubblico e privato e di concreta realizzazione del principio di sussidiarietà che costituisce un valore fondante costituzionalmente tutelato.
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la materia della bonifica è di competenza della Regione per quanto attiene la tutela e la gestione delle risorse idriche e la gestione dell’agricoltura, mentre è rimasta tra le competenze esclusive dello Stato per quanto attiene la tutela ambientale e dell’ecosistema e tra le competenze concorrenti di Stato e Regioni per ciò che concerne il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali.

 

LEGISLAZIONE

Nazionale:

  1. R.D. 8.5.1904 n.368 “Regolamento per l’esecuzione delle prime norme sulla bonifica di cui alla Legge n.195 del 22.3.1900 e alla Legge n.333 del 7.7.1902”
  2. R.D. 25.7.1904 n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche delle diverse categorie”
  3. R.D. 13.2.1933 n.215 “Nuove norme per la bonifica integrale”
  4. R.D. 11.12.1933 n.1775 “Testo Unico sulle acque e sugli impianti elettrici”
  5. Costituzione italiana del 1.1.1948
  6. Codice Civile (artt. 857 e seguenti)
  7. D.P.R. 24.7.1977 n.616 “Attuazione della delega di cui all’art.1 della Legge 22.7.1975 n.382 (Norme sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione)
  8. Legge 18.5.1989 n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
  9. Legge 5.1.1994 n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche “
  10. DLGS 3.4.2006 n.152 “Norme in materia ambientale”

Regionale:

  • L.R. 7.2.1994 n.8 “Norme in materia di difesa del suolo – Attuazione L.18.5.1989 n.183”
  • L.R. 25.2.2003 n.4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale”

 

ATTO COSTITUTIVO

Atto costitutivo Consorzio

STATUTO / articoli 1-60

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DEI DELEGATI CON DELIBERA N.1 DEL 9 GENNAIO 2004 E COME INTEGRATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 9 DEL 07.04.2004 (approvato con D.G.R. N. 0121/AC del 22.05.2004)  N.11 DEL 27.11.2008 (approvato dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n. 48 del 27.01.2009) N. 2 DEL 23.04.2009 (approvato dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n.148 del 18.05.2009) e N.8 del 23.12.2019 (approvato dalla GIUNTA REGIONALE CAMPANIA con Decreto Dirigenziale n.11 del 04.02.2020)

Capo 1°

NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPRENSORIO – PERIMETRO FUNZIONI – POTERI

Art. 1
Natura Giuridica – Sede

Il Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele, costituito con Regio Decreto 19 Agosto 1932, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre successivo al Reg. 17 Foglio 369, é Consorzio di bonifica di 1^ categoria ed é retto dal presente Statuto nonché dalle leggi e regolamenti in vigore applicabili ai Consorzi di bonifica.
Il Consorzio ha sede in Salerno al Corso Vittorio Emanuele II° n. 143.
Il Consorzio, ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell’art. 16 della L.R. 25.2.03, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell’ambito degli enti pubblici economici.

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